L’Agenzia Entrate, in occasione del recente interpello, ha definitivamente “sdoganato” la possibilità:
- di trasformare (ex art. 171 Tuir) uno studio associato in una Stp (di persone o di capitali)
- o di conferire uno studio professionale (individuale o associato) in una Stp.
In entrambi i casi trova applicazione il concetto di conferimento (posto che anche la trasformazione “eterogenea” dello studio associato comporta, di fatto, tale operazione), per il quale:
- non trova applicazione la neutralità fiscale dell’art. 176 Tuir (non si tratta di conferimento “d’azienda”)
- ma l’emergere di plus/minusvalenze imponibili in seguito al conferimento dei vari beni/crediti.
L’Agenzia non affronta, tuttavia, il regime della cd. “clientela”; non è, dunque, chiaro se (come richiesto dall’istante) trovare applicazione quanto previsto per l’apporto dello studio individuale in uno studio associato:
- la mancata emersione di un componente positivo di reddito
- ove, a favore del conferente, non sia prevista alcuna remunerazione delle “immaterialità” apportate (nè al momento del conferimento né in sede di eventuale recesso).