Dopo aver analizzato i mezzi di prova delle “esportazioni” (Informativa 165/2009), si prosegue con l’analisi dell’analoga problematica in ambito comunitario. Paradossalmente, è più semplice fornire la prova dell’avvenuta esportazione (soprattutto con l’introduzione del sistema ECS) piuttosto che di una cessione UE. A tal fine fondamentale è l’emissione di un documento di trasporto (in particolar modo se di un soggetto terzo, il vettore) e la conservazione di tutti i documenti “ad juvandum” richiesti dalle disposizioni civilistiche (contratto, pagamenti, ecc.). Opportuno, poi, è cercare di evitare i trasporti a cura dell’acquirente.